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suomeksi
Aggiornato 15.02.2008 © 2005
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Allegato A STATUTO Art.1Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile è costituita un'Associazione culturale denominata CLUB FINLANDIA MILANO, MILANO, con sede provvisoria in Italia all'indirizzo del presidente/segretario o tesoriere, e verrà cambiato o confermato a secondo della necessità ogni anno dal consiglio e ratificato dal assemblea annuale. L'associazione è costituita a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di ciascun Socio di recedere in qualunque momento. Art.2L´associazione ha carattere culturale senza fini di lucro o speculativi ed è indipendente, apolitica ed apartitica, aperta a chiunque condivida e accetti i principi ispiratori dell'Associazione e la disciplina prevista dal presente Statuto e dal relativo Regolamento. Art.3Lo scopo dell’associazione è di promuovere la conoscenza della lingua finlandese in Italia e supportare i cittadini finlandesi nel rafforzare l’uso della loro madre lingua anche nell’ambito familiare. L’associazione vuole offrire a tutti i Finlandesi e a coloro che sono interessati alla Finlandia ed alla sua lingua l’opportunità di incontrarsi, mettendo a disposizione le proprie conoscenze e professionalità, utili a dare supporto all’integrazione e allo sviluppo di ambienti multietnici. L’associazione, a mero titolo esemplificativo, potrá svolgere, previe le eventuali necessarie autorizzazioni amministrative, le seguenti funzioni:
Art.4 I mezzi finanziari e le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare: dal versamento delle quote associative ordinarie o straordinarie da parte dei Soci; da contributi pubblici e privati; da donazioni e eredità; da prestazioni di servizi e cessioni di beni nei confronti dei Soci; da proventi derivanti da iniziative promozionali quali ad esempio: collette, mercatini dell’usato e bancarelle bazar, previa eventuale autorizzazione delle autorità competenti; Art.5Può diventare Socio dell'Associazione chiunque condivida e accetti i principi ispiratori dell'Associazione e la disciplina prevista dal presente Statuto e dal relativo Regolamento. Il numero dei soci è illimitato; l’adesione è permessa a tutti i soggetti di qualsiasi cittadinanza e nazionalitá, che abbiano raggiunto la maggiore età. I soci si distinguono in:
Art.6 Gli associati sono tenuti a versare una quota di partecipazione annuale il cui importo sarà stabilito annualmente dal consiglio direttivo ed approvato dall’assemblea annuale dei soci. La quota intera va versata indipendentemente dalla data d’ammissione. Solo dopo aver adempito i precedenti obblighi si acquisiscono lo status di socio. Art.7I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni indette ed organizzate dall’associazione e di fruire di tutte le agevolazioni che essa sarà in grado di offrire. Art.8L'associato può liberamente dissociarsi informando per iscritto il consiglio direttivo o il presidente; potrá altresí recedere durante l’assemblea dei soci chiedendo che tale volontá sia messa a verbale. La quota annuale giá corrisposta non verrá restituita. Art.9Sono organi dell’ssociazione:
Le cariche istituzionali sono attribuite a coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. La votazione avverrà a scrutinio segreto. In caso di parità si estrarrà a sorte. Le altre decisioni soggette a votazione potranno avvenire con modalità diverse, sempre che non si tratti della scelta di una persona. In caso di parità sarà decisivo il voto del presidente dell’assemblea.
Art.10La legale rappresentanza, anche in giudizio, dell’associazione appartiene al presidente. Il potere di firma è attribuito al presidente, al vice presidente, al tesoriere e al segretario dell’associazione, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente. Art.11II bilancio sarà redatto tenendo conto di un periodo contabile della durata di un anno. Una volta redatto e completo, il bilancio dovrà essere consegnato ai revisori almeno tre settimane prima dell’assemblea annuale dei soci. I revisori devono consegnare un verbale in forma scritta al consiglio almeno due settimane prima dell’assemblea annuale. Art.12L’assemblea straordinaria può essere convocata quando il consiglio lo ritenga necessario, oppure quando il 10% dei soci lo richieda al consiglio in forma scritta. L’assemblea sarà riunita entro trenta giorni dalla richiesta . Art.13Le variazioni dello Statuto, del Regolamento o lo scioglimento dell’Associazione, possono essere decisi dall’assemblea con voto favorevole di almeno il 75% dei soci. La convocazione dell’assemblea dovrà avvenire in forma scritta, con chiara indicazione nell’ordine del giorno che gli argomenti trattati saranno la modifica dello statuto, del regolamento o lo scioglimento dell’associazione. Art. 14Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di redigere un Regolamento contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione. Il testo del Regolamento, e le sue eventuali modifiche, verrà sottoposto per la sua approvazione all'Assemblea dei Soci. Art. 15L'Anno sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Art. 16Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e della devoluzione del Fondo comune residuo, nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri. In caso di scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, fatta salva ogni e diversa destinazione imposta dalla Legge. Art. 17Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e agli eventuali regolamenti interni approvati dall'Assemblea Art.18 Norme transitorieIl primo Anno sociale ha inizio il giorno in cui è stata costituita l'Associazione e termina il 31 dicembre successivo. Il primo Consiglio Direttivo, il primo Presidente, il primo Vice Presidente e i primi Consiglieri vengono nominati dai Soci in occasione della stipula dell'Atto Costitutivo. L'ammontare della quota sociale relativa al primo Anno sociale viene determinato dai Soci in occasione della stipula dell'Atto Costitutivo. RegolamentoArt. 1 (Domande di Ammissione) Conformemente a quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione, le domande di ammissione a CLUB FINLANDIA, MILANO da indirizzarsi alla Presidenza, dovranno essere redatte indicando: • per i soci ordinari:
Alla domanda andrá allegata la quota associativa per l'anno sociale in corso. • per i soci sostenitori:
Alla domanda andrá allegata la quota associativa per l'anno sociale in corso. I dati anagrafici personali dei soci, comunque raccolti, sono da considerarsi estremamente riservati e saranno gestibili esclusivamente dal Consiglio Direttivo che ne sara' direttamente responsabile per ogni eventuale illecito. Il Consiglio Direttivo, comunque, preparerà un opuscolo illustrativo da inviare a quanti ne facessero richiesta, contenente lo Statuto, il Regolamento e quant'altro ritenuto necessario, oltre ad un fac-simile di domanda di ammissione Art. 2 (Versamento delle quote sociali) In applicazione a quanto stabilito dallo Statuto, ogni socio é tenuto a corrispondere la propria quota sociale all’atto della presentazione della domanda ed entro il 45esimo giorno successivo alla data di comunicazione della delibera con la quale il Consiglio Direttivo ne fissa l'entità per l'anno sociale in corso. Trascorso questo termine il socio sarà considerato moroso e sarà passibile delle sanzioni disciplinari. Art. 3 (Sanzioni disciplinari) Al socio che non adempie le obbligazioni assunte sono applicabili le seguenti sanzioni:
Art. 4 (Esclusione dall'associazione) L'esclusione si applica al socio che:
Art. 5 (Votazioni in Assemblea) Le votazioni in assemblea si fanno normalmente per alzata di mano. Dovranno invece svolgersi a scrutinio segreto quando riguardino:
Si svolgeranno altresì a scrutinio segreto quando ne venga fatta richiesta da un quinto dei soci aventi diritto al voto, presenti in Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea provvederà a nominare 2 scrutatori scelti fra i partecipanti. Art. 6 (Condizioni generali di eleggibilità) Condizione generale di eleggibilità per tutte le cariche sociali é la qualifica di socio ordinario in regola con le obbligazioni assunte con l'associazione. Art. 7 (Costituzioni di Comitati) E' espressamente prevista la costituzione di comitati . La nomina e la definizione dei compiti e delle modalità di funzionamento dei comitati sono di competenza del Consiglio Direttivo. Art. 8 (Inventario del patrimonio) L'inventario del patrimonio dell'Associazione deve essere tenuto su un apposito registro e deve essere presentato, debitamente aggiornato, all'Assemblea, unitamente al conto consuntivo.
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