Lo statuto della associazione linguistica finlandese

 

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Aggiornato 15.02.2008

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Allegato A

STATUTO

Art.1

Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile è costituita un'Associazione culturale denominata CLUB FINLANDIA MILANO, MILANO, con sede provvisoria in Italia all'indirizzo del presidente/segretario o tesoriere, e verrà cambiato o confermato a secondo della necessità ogni anno dal consiglio e ratificato dal assemblea annuale. L'associazione è costituita a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di ciascun Socio di recedere in qualunque momento.

Art.2

L´associazione ha carattere culturale senza fini di lucro o speculativi ed è indipendente, apolitica ed apartitica,  aperta a chiunque condivida e accetti i principi ispiratori dell'Associazione e la disciplina prevista dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.

Art.3

Lo scopo dell’associazione è di promuovere la conoscenza della lingua finlandese in Italia e supportare i cittadini finlandesi nel rafforzare l’uso della loro madre lingua anche nell’ambito familiare. L’associazione vuole offrire a tutti i Finlandesi e a coloro che sono interessati alla Finlandia ed alla sua lingua l’opportunità di incontrarsi, mettendo a disposizione le proprie conoscenze e professionalità, utili a dare supporto all’integrazione e allo sviluppo di ambienti  multietnici.  L’associazione,  a mero titolo esemplificativo,  potrá svolgere, previe le eventuali necessarie autorizzazioni amministrative,  le seguenti funzioni:

-       Istituire scuole di lingua finlandese

-       Organizzare corsi informativi e didattici, seminari ed incontri.

-       Organizzare mostre, convegni, concerti, feste, visite guidate, corsi.

-       Organizzare viaggi individuali o collettivi.

-       Pubblicare e divulgare giornali, riviste, libri, audiovisivi in osservanza delle leggi vigenti.

-       Collaborare con associazioni nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità.

-       Istituire e gestire una biblioteca accessibile ai soli soci.

-       Promuovere e facilitare ogni altra iniziativa utile per il conseguimento degli scopi associativi.

Art.4

I mezzi finanziari e le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare: dal versamento delle quote associative ordinarie o straordinarie da parte dei Soci; da contributi pubblici e privati; da donazioni e eredità; da prestazioni di servizi e cessioni di beni nei confronti dei Soci;  da proventi derivanti da iniziative promozionali quali ad esempio: collette, mercatini dell’usato e bancarelle bazar,  previa eventuale autorizzazione delle autorità competenti;

Art.5

Può diventare Socio dell'Associazione chiunque condivida e accetti i principi ispiratori dell'Associazione e la disciplina prevista dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.

Il numero dei soci è illimitato; l’adesione è permessa a tutti i soggetti di  qualsiasi cittadinanza e nazionalitá, che abbiano raggiunto la maggiore età.

I soci si distinguono in:

  1. Fondatori - tutti coloro che risultano dall’atto costitutivo, equiparati per altro ai soci ordinari;

  2. Ordinari - tutti i componenti il nucleo familiare di coloro la cui domanda sia stata accettata dal consiglio direttivo;

  3. Onorari - tutte le persone o enti che per speciali meriti siano riconosciute tali dall’assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo. Sono esentati dal versamento della quota annuale, ma non hanno diritto al voto nelle assemblee, né possono coprire le cariche associative.

  4. Benemeriti – tutte le persone ed enti che desiderano contribuire finanziariamente mediante il versamento della quota associativa annuale

 Art.6

Gli associati sono tenuti a versare una quota di partecipazione annuale il cui importo sarà stabilito annualmente dal consiglio direttivo ed approvato dall’assemblea annuale dei soci. La quota intera  va versata indipendentemente dalla data d’ammissione. Solo dopo aver adempito i precedenti obblighi si acquisiscono lo status di socio.

Art.7

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni indette ed organizzate dall’associazione e di fruire di tutte le agevolazioni che essa sarà in grado di offrire.

Art.8

L'associato può liberamente dissociarsi informando per iscritto il consiglio direttivo o il presidente; potrá altresí recedere durante l’assemblea dei soci chiedendo che tale volontá sia messa a verbale. La quota annuale giá corrisposta non verrá restituita.

Art.9

Sono organi dell’ssociazione:

  1. L'ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI, le cui deliberazioni vincolano tutti gli associati. Tutti i in regola con il versamento della quota annuale hanno diritto di intervento e di voto. Anche i soci onorari e benemeriti possono partecipare ai lavori dell'assemblea, senza diritto al voto. Non è ammesso farsi rappresentare. 

    Il consiglio direttivo convoca l'assemblea annuale per le settimane nr. 7 o 8 dell'anno in corso.La convocazione dell'assemblea con allegato l'ordine del giorno è notificata ai soci almeno 15  prima della data stabilita. Lingua ufficiale dell'assemblea è il Finlandese . Le decisioni dell'assemblea sono vincolanti quando la notifica di cui sopra sia  avvenuta nei termini previsti e siano  presenti  un numero di soci sufficiente ad attribuire gli incarichi istituzionali di fiducia (presidente, segretario e due soci con diritto di voto). Gli argomenti trattati durante l'assemblea sono:

  1. Apertura dell’assemblea
  2. Elezione del presidente d’assemblea, del segretario e di due cancellieri; in caso di bisogno due addetti allo scrutinio dei voti.
  3. Riconoscimento della validitá dell’assemblea e del suo potere esecutivo
  4. Approvazione dell’ordine del giorno dell’assemblea
  5. Presentazione del bilancio, delle attività dell’anno precedente e presentazione dei verbali dei revisori.
  6. Approvazione del bilancio; con questo atto il consiglio e i revisori cessano di esserne gli unici responsabili.
  7. Approvazione del piano delle attività annuali, del bilancio preventivo per l’anno in corso, dell’ammontare della quota associativa per i soci vecchi e nuovi, dei compensi ai collaboratori.
  8. Scelta del presidente e degli altri membri del consiglio direttivo.
  9. Scelta dei due revisori del bilancio e dei due vice-revisori.
  10. Trattazione degli altri eventuali argomenti all’ordine del giorno

Le cariche istituzionali sono attribuite a coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. La votazione avverrà a scrutinio segreto. In caso di parità si estrarrà a sorte. Le altre decisioni soggette a votazione potranno avvenire con modalità diverse,  sempre che non si tratti della scelta di una persona. In caso di parità sarà decisivo il voto del presidente dell’assemblea.

  1. Il consiglio direttivo si occupa degli affari dell’associazione ed è composto dai seguenti membri nominati dall’assemblea annuale: presidente, segretario, tesoriere, da uno a  tre consiglieri. Il consiglio sceglie tra questi ultimi, il vice presidente e  rimane in carica per tutto  il periodo di tempo intercorrente  tra un’assemblea dei soci e la successiva. Il consiglio si riunisce su proposta del presidente o, in caso di impossibilitá per qualsiasi ragione di questi, dal vicepresidente; ogni qualvolta presidente e/o vicepresidente lo ritengono opportuno, ovvero quando almeno il 50% dei componenti il consiglio lo richieda. Il consiglio ha potere esecutivo quando almeno il 50 % dei membri e il presidente o il vice presidente siano presenti. Le votazioni si svolgeranno a maggioranza semplice. In caso di parità la volontá del presidente sarà decisiva, eccetto nel caso di decisioni relative a nomine in a determinati  incarichi; in tale eventualitá  si fará ricorso all’estrazione a sorte.

Art.10

La legale rappresentanza, anche in giudizio, dell’associazione appartiene al presidente. Il potere di firma è attribuito al presidente, al vice presidente, al tesoriere e al segretario dell’associazione, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente.

Art.11

II bilancio sarà redatto tenendo conto di un periodo contabile della durata di un anno. Una volta redatto e completo,  il bilancio dovrà essere consegnato ai revisori almeno tre settimane prima dell’assemblea annuale dei soci. I revisori devono consegnare un verbale in forma scritta al consiglio almeno due settimane prima dell’assemblea annuale.

Art.12

L’assemblea straordinaria può essere convocata quando il consiglio lo ritenga necessario, oppure quando il 10% dei soci lo richieda al consiglio in forma scritta. L’assemblea sarà riunita entro trenta giorni dalla richiesta .

Art.13

Le variazioni dello Statuto, del Regolamento o lo scioglimento dell’Associazione, possono essere decisi dall’assemblea con voto favorevole di almeno il 75% dei soci. La convocazione dell’assemblea dovrà avvenire in forma scritta, con chiara indicazione nell’ordine del giorno che gli argomenti trattati saranno la modifica dello statuto, del regolamento o lo scioglimento dell’associazione.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di redigere un Regolamento contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione. Il testo del Regolamento, e le sue eventuali modifiche, verrà sottoposto per la sua approvazione all'Assemblea dei Soci.

Art. 15

L'Anno sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16

Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e della devoluzione del Fondo comune residuo, nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, fatta salva ogni e diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 17

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e agli eventuali regolamenti interni approvati dall'Assemblea

Art.18 Norme transitorie

Il primo Anno sociale ha inizio il giorno in cui è stata costituita l'Associazione e termina il 31 dicembre successivo.

Il primo Consiglio Direttivo, il primo Presidente, il primo Vice Presidente e i primi Consiglieri vengono nominati dai Soci in occasione della stipula dell'Atto Costitutivo.

L'ammontare della quota sociale relativa al primo Anno sociale viene determinato dai Soci in occasione della stipula dell'Atto Costitutivo.


Regolamento

Art. 1 (Domande di Ammissione)

Conformemente a quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione, le domande di ammissione a CLUB FINLANDIA, MILANO da indirizzarsi alla Presidenza, dovranno essere redatte indicando:

• per i soci ordinari:

a) nome e cognome del richiedente, luogo e data di nascita, il o i luoghi di residenza ed i relativi recapiti telefonici,

b) espressa accettazione delle norme Statutarie e del Regolamento ed impegno al rispetto della legge dello Stato.

Alla domanda andrá allegata la quota associativa per l'anno sociale in corso.

• per i soci sostenitori:

a) nome e cognome del richiedente, luogo e data di nascita, il o i luoghi di residenza ed i relativi recapiti telefonici,

b) espressa accettazione delle norme Statutarie e del Regolamento ed impegno al rispetto della legge dello Stato.

Alla domanda andrá allegata la quota associativa per l'anno sociale in corso.

I dati anagrafici personali dei soci, comunque raccolti, sono da considerarsi estremamente riservati e saranno gestibili esclusivamente dal Consiglio Direttivo che ne sara' direttamente responsabile per ogni eventuale illecito.

Il Consiglio Direttivo, comunque, preparerà un opuscolo illustrativo da inviare a quanti ne facessero richiesta, contenente lo Statuto, il Regolamento e quant'altro ritenuto necessario, oltre ad un fac-simile di domanda di ammissione

Art. 2 (Versamento delle quote sociali)

In applicazione a quanto stabilito dallo Statuto, ogni socio é tenuto a corrispondere la propria quota sociale all’atto della presentazione della domanda ed entro il 45esimo giorno successivo alla data di comunicazione della delibera con la quale il Consiglio Direttivo ne fissa l'entità per l'anno sociale in corso.

Trascorso questo termine il socio sarà considerato moroso e sarà passibile delle sanzioni disciplinari.

Art. 3 (Sanzioni disciplinari)

Al socio che non adempie le obbligazioni assunte sono applicabili le seguenti sanzioni:

• esclusione dall'associazione.

Art. 4 (Esclusione dall'associazione)

L'esclusione si applica al socio che:

• reca danno morale e/o materiale all'associazione o ai suoi membri;

• sia moroso nel versamento delle quote sociali annuali e delle eventuali quote straordinarie;

• agisca in contrasto con gli interessi dell'associazione;

• violi in tutto o in parte le decisioni prese dall’associazione

Art. 5 (Votazioni in Assemblea)

Le  votazioni in assemblea si fanno normalmente per alzata di mano.

Dovranno invece svolgersi a scrutinio segreto quando riguardino:

• l'elezione delle cariche sociali;

• argomenti riguardanti le persone dei Consiglieri, del Presidente e del Vice presidente.

Si svolgeranno altresì a scrutinio segreto quando ne venga fatta richiesta da un quinto dei soci aventi diritto al voto, presenti in  Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea provvederà a nominare 2 scrutatori scelti fra i partecipanti.

Art. 6 (Condizioni generali di eleggibilità)

Condizione generale di eleggibilità per tutte le cariche sociali é la qualifica di socio ordinario in regola con le obbligazioni assunte con l'associazione.

Art. 7 (Costituzioni di Comitati)

E' espressamente prevista la costituzione di comitati .

La nomina e la definizione dei compiti e delle modalità di funzionamento dei comitati sono di competenza del Consiglio Direttivo.

Art. 8 (Inventario del patrimonio)

L'inventario del patrimonio dell'Associazione deve essere tenuto su un apposito registro e deve essere presentato, debitamente aggiornato, all'Assemblea, unitamente al conto consuntivo.

 

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